Gruppo Asperger Onlus

Statuto dell'Associazione Gruppo Asperger ONLUS

1. È costituita, l’associazione denominata: “GRUPPO ASPERGER Associazione di Promozione Sociale ed Ente
del Terzo Settore” e più brevemente “GRUPPO ASPERGER APS” di seguito, in breve, “associazione”.
L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs.
117/2017.
2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e
delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni
economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può
essere deliberata dal consiglio direttivo.

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha lo
scopo di tutelare i diritti delle persone nello Spettro Autistico, promuovendo le pari opportunità e iniziative
di aiuto reciproco e di inclusione sociale.
Riguardo la condizione autistica:
– si riconosce il ruolo centrale della comunità scientifica internazionale e delle Linee Guida per quanto
riguarda l’eziologia, l’epidemiologia e l’intervento;
– si accettano le definizioni delle classificazioni aggiornate del DSM dell’Associazione Psichiatrica Americana e
dell’ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
– si sostiene la promozione dell’autodeterminazione e dell’auto rappresentanza delle persone nello Spettro
Autistico.

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
• lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
• lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
• lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l’associazione si propone di:
• agire per la tutela dei diritti delle persone nello Spettro Autistico, al fine di favorire l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa e migliorarne la qualità di vita, ispirandosi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;
• promuovere iniziative di aggregazione sociale, temporanea o permanente, con particolare attenzione a quelle rivolte a persone nello Spettro Autistico con diagnosi riconducibile alla ex Sindrome di Asperger (DSM IV);
• contribuire alla conoscenza dello Spettro Autistico attraverso strategie informative diversificate;
• stabilire rapporti di azione comune con analoghe organizzazioni e reti del Terzo Settore;
• progettare e realizzare iniziative informative e formative sullo Spettro Autistico rivolte alle famiglie, alle scuole e alle Università, agli operatori sanitari e socio sanitari, al mondo del lavoro, con particolare attenzione a quelle inerenti la ex Sindrome di Asperger (DSM IV).
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché
assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs.
117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali
attività.

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Possono essere ammesse a far parte dell’associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore (ETS,
APS, OdV) a condizione che il numero di ETS e OdV non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del
numero delle associazioni di promozione sociale (APS).
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal
Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo
sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del
particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata
nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro trenta giorni, comunicare la
deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci
l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali
contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere
patrimoniale e sono deliberati consiglio direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di
decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di
presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento
interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito da consiglio direttivo.

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al
consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme
eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la
comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni
eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali,
può essere escluso dall’associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al
soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea
degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a
sua difesa dall’interessato.

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal
beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto
dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi
forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’associazione.

1. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere
riconfermati.

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e
l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo
fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto
ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in
proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e
il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun
associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del
consiglio direttivo.

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulle attività svolte;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni
di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro
comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di
adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia
garanzia di contraddittorio;
f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di
urgenza;
g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e
comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da
almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio
direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta
dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che
accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere
l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più
uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il
metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare
l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e
votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove

sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.
3. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati
presenti.
4. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo
scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei
presenti.
6. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti
(3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
7. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive
unitamente al Presidente.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle
relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a
maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario,
è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle
Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non
sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti
dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il
vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, nel rispetto dell’art. 2382 del C.C., e se nominato decade dal suo
ufficio, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere
rieletti.

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo
statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività
dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
f) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di esercizio entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sull’attività svolta;
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale
approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i) deliberare in merito all’esclusione di soci;
j) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone
non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e
comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
n) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio e alle Assemblee;
o) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i
relativi poteri.
p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon
funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad
altro organo sociale.

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi
possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso,
qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il

consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei
due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate
attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio a partire dal primo dei non eletti nel corso del
mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli
altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione
scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che
accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la
riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno o quando ne
faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni
interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti
eletti.
6. Le riunioni possono essere tenute anche a mezzo video-conferenza o tele-conferenza nel luogo in cui si
trova il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul
relativo libro. Il presidente accerta le condizioni di partecipazione dei consiglieri alla discussione, al dibattito
e al confronto oltre che alla possibilità di intervenire direttamente. Accertate tali condizioni il Presidente
ritiene valida la riunione.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e
dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre
esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di
donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati,
rilasciandone liberatorie quietanze;

 ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione
davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
 sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
 in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell’assenza per impedimento del Presidente.

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei
libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla
Legge.
2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti
tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito
dell’associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a
cura dell’organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione
della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di
modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art.
79, comma 2;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto
dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio DI consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Milano, 15 Giugno 2019